Sez. L, Sentenza n. 2158 del 07/04/1982 (Rv. 420035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ciò che rileva ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato è l'inserzione del lavoratore nell'ambito strutturale dell'impresa ed il concretamento della prestazione non in un Opus bensì nel dispiego di energie fisiche ed intellettive per la realizzazione delle finalità economico-produttive dell'azienda, il cui rischio ricade esclusivamente sul datore di lavoro, mentre non sono determinanti altri elementi quali la misura dell'autonomia di decisione accordata al prestatore d'opera, l'esclusività della prestazione in favore dello stesso datore di lavoro o la continuità e regolarità dell'esecuzione della prestazione. (Conf 1326/81, mass n 411929).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)