Sez. L, Sentenza n. 2735 del 17/04/1986 (Rv. 445782 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - LIMITI - INSUSSISTENZA - MOTIVO ILLECITO - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - LIMITI - INSUSSISTENZA - MOTIVO ILLECITO - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
Durante il periodo di prova le parti sono libere di recedere dal rapporto di lavoro, salvo che non lo facciano per un motivo illecito, il cui Onere probatorio ricade su chi l'adduce, al pari dell'Onere di provare l'eventuale esito negativo della prova stessa. (V 1250/85, mass n 439355; (V 1017/85, mass n 439165).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)