Sez. L, Sentenza n. 7644 del 04/08/1998 (Rv. 517739 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Obbligo di motivazione del recesso da parte del datore di lavoro - Esclusione - Deduzione della nullità del recesso in sede giurisdizionale - Prova del positivo superamento dell'esperimento e della sussistenza di un motivo estraneo alla funzione del patto e determinante il recesso - Onere a carico del lavoratore agente in giudizio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO
Il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso da parte del datore di lavoro senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; grava sul lavoratore che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso l'onere di provare sia il positivo superamento dell'esperimento, sia l'imputabilità del recesso ad un motivo, unico e determinante, che sia estraneo alla funzione del suddetto patto e perciò illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)