diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1017 del 08/02/1985 (Rv. 439165 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DISCIPLINA LIMITATIVA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - MERO ARBITRIO DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - RECESSO SOSTANZIALMENTE IMPUTABILE AD UN MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE - NULLITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439165-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DISCIPLINA LIMITATIVA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - MERO ARBITRIO DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - RECESSO SOSTANZIALMENTE IMPUTABILE AD UN MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE - NULLITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*

Il recesso dell'imprenditore in periodo di prova, pur essendo sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali sia per ciò che concerne la necessità della giusta causa o del giustificato motivo, sia per ciò che concerne l'Onere della adozione della Forma scritta, quello della motivazione e quello probatorio a carico dell'imprenditore, non è tuttavia rimesso al merum arbitrium di quest'ultimo, atteso che esso da un lato deve essere collegato all'esito dell'esperimento, che del patto di prova costituisce la causa tipica, e, dall'altro, non può essere diretto ad eludere norme imperative né essere fondato su motivo illecito determinante. Pertanto, sebbene detta sottrazione sia costituzionalmente legittima, essa non è incompatibile col Sindacato giurisdizionale sul recesso dello imprenditore, potendo il lavoratore far valere la nullità di questo secondo le Disposizioni generali di cui agli artt. 1343, 1345, 1418 e 1324 cod. civ. attraverso la dimostrazione - il cui Onere incombe su di lui - che il recesso stesso, sebbene formalmente intimato a norma dell'art. 2096 cod. civ. sia invece sostanzialmente imputabile ad un motivo illecito determinante. (V 3930/79, mass n 400392).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)