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Sez. 3, Sentenza n. 7746 del 20/08/1997 (Rv. 506871 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Procedimenti iniziati con ricorso - Nullità incidenti sulla "vocatio in ius" per fissazione, da parte del giudice, di un termine di comparizione delle parti, inferiore a quello di legge - Propagazione ai successivi atti - Necessità - Deduzione della nullità in appello - Effetti - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506871-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nei procedimenti che iniziano con ricorso, le nullità incidenti sulla "vocatio in ius" - quale quella che, nel rito del lavoro, consegue alla fissazione, da parte del giudice, di una udienza di comparizione delle parti che non rispetta il termine prescritto dall'art. 415, comma quinto cod. proc. civ. - e non sanate per avvenuta costituzione delle parti non accompagnata da contestazioni in proposito, pur non travolgendo gli effetti della "editio actionis", si propagano ai successivi atti del procedimento, con la conseguenza per cui, quando le stesse siano fatte valere come mezzo di gravame, il giudice d'appello deve rimettere le parti davanti a quello di primo grado, in applicazione di una regola desumibile, per identità di "ratio", dall'art. 354, primo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)