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Sez. U, Ordinanza n. 3238 del 12/02/2010 (Rv. 611438 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dismissione di immobili pubblici - "Cartolarizzazione" - Fase della rivendita - Natura - Procedimento ad evidenza pubblica - Fondamento - Posizione del privato partecipante all'asta anteriormente all'aggiudicazione - Interesse legittimo - Configurabilità - Conseguenze - Controversie - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie relativa a procedura di dismissione attuata ai sensi della legge reg. Lazio n. 29 del 2003.
Stato
decisa il 2010-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611438-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di "cartolarizzazione" degli immobili dismessi dalle pubbliche amministrazioni, la fase della rivendita, che precede la conclusione del contratto con il privato acquirente, si colloca all'interno di un procedimento ad evidenza pubblica, regolato da specifiche norme di carattere pubblicistico dirette al conseguimento dell'interesse generale alla sollecita attuazione della procedura di dismissione del patrimonio pubblico. Ne consegue che, nello svolgimento della relativa procedura d'asta, sono attribuiti, ai soggetti incaricati dell'espletamento della stessa, particolari poteri e facoltà in posizione di supremazia rispetto ai privati partecipanti all'asta, le cui posizioni, per contro, hanno consistenza, fino al conseguimento dell'aggiudicazione del bene, di interesse legittimo, con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, relativa ad una procedura di dismissione di un immobile di proprietà del Fondo Lazio, attuata ai sensi della legge reg. Lazio n. 29 del 2003, le Sezioni Unite, in applicazione dell'anzidetto principio, hanno ritenuto appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di un partecipante diretta a contestare la validità e l'efficacia dell'offerta presentata da un altro offerente, investendo la controversia la corretta applicazione della normativa che disciplina lo svolgimento dell'asta e l'individuazione dell'aggiudicatario, profili rispetto ai quali la posizione dei partecipanti è solo di interesse legittimo).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 11/09/2003 num. 29 art. 18, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)