Sez. 3, Sentenza n. 26 del 11/01/1988 (Rv. 456695 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DI MISURE CAUTELARI (SEQUESTRO CONSERVATIVO E GIUDIZIARIO) - PECULIARITÀ DI DETTA ESECUZIONE - RISPETTO A QUELLA CON CUI SI REALIZZA LA PRETESA ACCERTATA NELL'ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ DELL'ESECUZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DI MISURE CAUTELARI (SEQUESTRO CONSERVATIVO E GIUDIZIARIO) - PECULIARITÀ DI DETTA ESECUZIONE - RISPETTO A QUELLA CON CUI SI REALIZZA LA PRETESA ACCERTATA NELL'ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ DELL'ESECUZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'esecuzione delle misure cautelari - quali il sequestro conservativo e giudiziario - non è assimilabile all'esecuzione forzata con cui si realizza la pretesa accertata nell'ordinario giudizio di cognizione, stante la diversità ontologica e funzionale dei due procedimenti nei quali, parallelamente, il giudice dell'esecuzione ed il giudice della convalida esercitano le rispettive funzioni di garanzia della legalità dell'esecuzione e di controllo del diritto al provvedimento cautelare ed alla sua esecuzione. Ne consegue che le contestazioni relative alla legittimità dell'esecuzione di una misura cautelare non possono rientrare nell'ambito del processo esecutivo e, quindi, nella Competenza dei giudici delle correlate opposizioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 677, Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 679, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)