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Sez. L, Sentenza n. 3111 del 28/05/1979 (Rv. 399463 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE - IN TUTTI I GIUDIZI PENDENTI - LIMITI - RAPPORTI DEFINITI ED ESAURITI.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399463-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE - IN TUTTI I GIUDIZI PENDENTI - LIMITI - RAPPORTI DEFINITI ED ESAURITI.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale, pronunziata dalla Corte costituzionale, ha efficacia retroattiva perche elimina ex nunc la stessa norma, sulla quale si fonda il diritto soggettivo. Pertanto, una disposizione, di cui sia stata dichiarata l'illegittimita costituzionale, cessa di avere efficacia e deve essere disapplicata anche d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti per i quali penda una controversia giudiziaria, inclusi quelli precostituiti, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili come tali di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma costituzionale, come si verifica nel caso di rapporti gia definiti anteriormente alla pronunzia di illegittimita costituzionale per effetto di giudicato o di Atti amministrativi o di Atti negoziali, dei quali si siano interamente esauriti gli effetti o che siano efficaci sul piano sostanziale e processuale nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. (Conf 2984/77, mass n 386535).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)