Sez. 1, Sentenza n. 861 del 07/02/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 207672 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ipotesi di cui all'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Complessità del dibattimento non sussistente per alcuni degli imputati - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Allorché la causa di sospensione della custodia cautelare si basi sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate, ed è pertanto irrilevante la circostanza che la posizione soggettiva di taluni imputati non sia di particolare complessità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)