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Sez. 3, Sentenza n. 646 del 26/01/1980 (Rv. 404054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - GIUSTIFICAZIONE PER ESIGENZE DI ECONOMIA DEI GIUDIZI E PER MANCATA CONTESTAZIONE DELLA NUOVA PRETESA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - GIUSTIFICAZIONE PER ESIGENZE DI ECONOMIA DEI GIUDIZI E PER MANCATA CONTESTAZIONE DELLA NUOVA PRETESA - INAMMISSIBILITA.*

La violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, di cui e espressione il divieto della proposizione di domande nuove in appello, non puo essere giustificata ne da esigenze di economia dei giudizi ne dalla considerazione che la nuova pretesa non sia oggetto di contestazione. (V 2947/69, mass n 342812; (V 90/67, mass n 325759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)