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Sez. 3, Sentenza n. 3796 del 03/06/1983 (Rv. 428707 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - PRINCIPIO DELL'ECONOMIA DEI GIUDIZI - INAPPLICABILITÀ - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428707-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - PRINCIPIO DELL'ECONOMIA DEI GIUDIZI - INAPPLICABILITÀ - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*

Il divieto della proposizione di domande nuove in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., il quale configura applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione, non può trovare deroga né per esigenze di economia di giudizi, né per il fatto che la controparte abbia accettato il contraddittorio o non contestato il fondamento della domanda stessa. (V 646/80, mass n 404054; (V 2947/69, mass n 342812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)