Sez. L, Sentenza n. 332 del 18/01/1986 (Rv. 443954 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CANCELLERIA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CANCELLERIA - ESCLUSIONE.*
Il termine di un anno per proporre l'impugnazione ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal suo deposito in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti ex art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. - e per il rito del lavoro à termini dell'art. 430 cod proc. civ. - trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento della pubblicazione, della quale non costituisce elemento sostitutivo, né requisito della sua efficacia. (Conf 5819/84, mass n 437495; (Conf 3501/79, mass n 399912).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)