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Sez. U, Sentenza n. 3501 del 22/06/1979 (Rv. 399912 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - MOMENTO DETERMINANTE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLA SENTENZA IN CANCELLERIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399912-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - MOMENTO DETERMINANTE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLA SENTENZA IN CANCELLERIA - IRRILEVANZA.*

Il termine per l'impugnazione previsto dall'art 327 cod proc civ, decorre dalla pubblicazione della sentenza, e cioe dal momento del suo deposito in cancelleria, non gia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita, in quanto l'attivita partecipativa del cancelliere prevista dal secondo comma dell'art 133 cod proc civ, resta estranea al procedimento della pubblicazione e non integra ne un elemento costitutivo ne un elemento integrativo dell'efficacia di essa, tanto vero che essa non e dovuta nei confronti delle parti rimaste contumaci, non e sanzionata in caso di omissione, ed e realizzabile anche verbalmente, senza la consegna materiale del biglietto di cancelleria, nel qual caso e sufficiente il visto di ricevuta della parte o del suo patrono e anche la semplice attestazione del cancelliere di aver comunicato personalmente la notizia. (V 4450/77, mass n 388051; (V 4194/75, mass n 378546; (V 1625/72, mass n 358446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)