Sez. 2, Sentenza n. 5819 del 16/11/1984 (Rv. 437495 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DA PARTE DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DA PARTE DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE.*
Il termine per l'impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal momento del suo deposito in cancelleria, e non già dalla comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita, in quanto l'attività partecipativa del cancelliere prevista dal secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., resta estranea al procedimento della pubblicazione e non integra né un elemento costitutivo, né un elemento integrativo dell'efficacia di essa, tanto vero che essa non è dovuta nei confronti delle parti rimaste contumaci e non è sanzionata in caso di omissione. (Conf 6412/79, mass n 403141; (Conf 3501/79, mass n 399912; (Conf 4450/77, mass n 388051; (Conf 4194/75, mass n 378546; (Conf 4388/74, mass n 373071; (Conf 1625/72, mass n 358446).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)