Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 18/09/1979 (Rv. 401404 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL RISCATTO - DECORRENZA IN CASO DI CONTESTAZIONE - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 ED EX LEGGE N 2 DEL 1979 - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 24 E 42 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL RISCATTO - DECORRENZA IN CASO DI CONTESTAZIONE - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 ED EX LEGGE N 2 DEL 1979 - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 24 E 42 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, nella interpretazione autentica offerta dalla legge 8 gennaio 1979 n 2, nella parte in cui stabilisce che i termini per l'Esercizio del diritto di riscatto dei fondi rustici, ove sorga contestazione sul riscatto stesso, decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il relativo diritto, in riferimento agli artt 3, 24 e 42 cost, in quanto la disposizione denunciata opera un bilanciamento degli interessi in conflitto - tutti egualmente rilevanti sul piano costituzionale - riservato sicuramente alla discrezionalita del legislatore ordinario, razionalmente esercitata.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)