Sez. 1, Sentenza n. 26356 del 08/06/2016 Cc. (dep. 25/05/2017) Rv. 270444 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca dei beni sequestrati - Bene sottoposto ad ipoteca - Ammissione allo stato passivo del terzo titolare del diritto di credito - Istituto bancario - Buonafede - Valutazione - Pregressi rapporti contrattuali tra le parti - Rilevanza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la buona fede necessaria per l'ammissione allo stato passivo di un istituto bancario, quale terzo titolare di garanzia reale sul bene confiscato, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 159 del 2011, non può essere esclusa soltanto in ragione della erogazione del mutuo ipotecario non preceduta dall'acquisizione di garanzie da parte della società destinataria, quando tra quest'ultima e la banca preesista da tempo un complesso di rapporti creditizi, connotato dalla regolarità della condotta contrattuale della parte affidataria e dalla costante proroga e ampliamento dell'affidamento da parte della parte concedente in presenza di un effettivo progetto imprenditoriale (nella specie edilizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)