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Sez. 1, Sentenza n. 44714 del 13/07/2016 Cc. (dep. 24/10/2016) Rv. 268507 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Terzo titolare di credito ipotecario sui beni - Opponibilità - Requisito della buona fede - Verifica della sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268507-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca di prevenzione, ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la buona fede del creditore ipotecario, che non abbia svolto alcun accertamento per verificare la solvibilità e l'affidabilità e, più in generale, la personalità del debitore subentrato nel contratto di mutuo quale accollante cumulativo del debito originario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Legge 24/12/2002 num. 228 art. 1 com. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)