Sez. 2, Sentenza n. 2894 del 16/01/2015 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262289 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca dei beni sequestrati - Bene sottoposto ad ipoteca - Ammissione allo stato passivo del terzo titolare del diritto di credito - Condizioni - Buona fede - Onere della prova a carico del terzo - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del diritto di garanzia e la possibilità di avanzare richiesta di ammissione allo stato passivo del credito ipotecario purché, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 159 del 2011, il terzo titolare del diritto di garanzia reale sul bene confiscato dimostri la propria buona fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della istanza di ammissione allo stato passivo avanzata da un istituto bancario per il mutuo erogato in favore di un soggetto mafioso, avendo omesso di produrre in giudizio la perizia di stima del bene sul quale era stata iscritta ipoteca e di dimostrare che le opere finanziate erano state regolarmente eseguite e collaudate).V. Sez. un. civili, 7 maggio 2013 n. 10532.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 45, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 52, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 all. 1 art. 53, Cod. Civ. art. 1147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)