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Sez. L, Sentenza n. 7282 del 24/07/1998 (Rv. 517458 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Azione per ottenere la rendita - Termine triennale di prescrizione - "Dies a quo" - Momento della manifestazione della malattia - Nozione - Sentenze della Corte costituzionale n.116 del 1969 e n.31 del 1991 - Effetti.
Stato
decisa il 1998-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517458-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE

Il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente da malattia professionale, di cui all'art. 112 del T.U. n.1124 del 1965, deve essere individuato nel momento in cui vi sia la manifestazione della malattia professionale, da intendere come il fatto o il concorso di fatti che dia certezza della malattia stessa e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato. Tale momento coincide generalmente con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata dal suddetto stato, in riferimento alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile, a meno che - in base a quanto affermato nella sentenza n.116 del 1969 e ribadito nella sentenza n.31 del 1991 della Corte costituzionale - l'interessato adduca, e in caso di contestazione dimostri, che al momento della manifestazione l'inabilità non aveva raggiunto il grado minimo previsto dalla legge per dar luogo a diritto a rendita.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)