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Sez. L, Sentenza n. 3765 del 14/04/1998 (Rv. 514467 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita I.N.A.I.L. per inabilità permanente - Decorrenza dal momento della manifestazione della malattia professionale - Presunzione di coincidenza con la presentazione della denuncia all'INAIL - Esclusione - Consapevolezza dell'assicurato - Necessità - Eventuale successivo superamento della soglia di indennizzabilità - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514467-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del decreto del d.P.R. citato, senza possibilità di utilizzare la "fictio", caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa). Inoltre, nel caso in cui l'epoca del superamento della soglia minima di indennizzabilità della malattia sia posteriore rispetto a quella dell'effettiva manifestazione della malattia, solo da questo successivo momento può decorrere la prescrizione, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 con riferimento all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)