Sez. L, Sentenza n. 4916 del 03/06/1997 (Rv. 504887 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Azione per ottenere la rendita - Termine triennale di prescrizione - "Dies a quo" - Sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 - Effetti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE
Il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato, in riferimento alla sua eziologia professionale ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile, fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, dell'esistenza della malattia e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa di rendita, data dalla quale decorre pertanto il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri, che in quel momento l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)