Sez. 1, Sentenza n. 39209 del 24/06/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 256770 - 01
ARMI - IN GENERE | Caricatore di un'arma - Qualificazione come parte di arma - Sussistenza - Conseguenze.
ARMI - IN GENERE
Il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 26.10.2010, n. 204, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione ed il porto di esso sono punibili ai sensi della L. n. 895 del 1967.
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 26/10/2010 num. 204 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)