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Sez. L, Sentenza n. 8110 del 04/06/2002 (Rv. 554885 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Diritto dei lavoratori all'indennità per i danni conseguenti - Prescrizione - Termine iniziale - Riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1992 - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554885-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dell'indennità per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria n. 987/80, prevista dall'art. 2, settimo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, il termine iniziale della prescrizione del diritto del lavoratore va fissato al momento dell'entrata in vigore del detto decreto legislativo, posto che solo da tale momento può configurarsi per l'interessato la possibilità legale dell'esercizio del diritto, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ..

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)