Sez. L, Sentenza n. 16965 del 26/08/2004 (Rv. 576236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Diritto dei lavoratori all'indennità per i danni conseguenti - Natura - Termine annuale ex art. 2, comma settimo, D.Lgs. n. 80 del 1992 - Decorrenza - Dall'entrata in vigore di tale decreto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Il diritto dei lavoratori subordinati a percepire, ai sensi dell'art. 2, comma settimo, D.Lgs. n. 80 del 1992, un'indennità per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria n. 987/80 (in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro) è un diritto strutturalmente autonomo, da esercitare nel termine annuale (di decadenza, ex art. 2964 cod. civ.) specificamente previsto dalla suddetta disposizione, decorrente dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo, e rispetto al quale, perciò, non possono decorrere termini precedentemente a tale data (allorché il diritto all'indennità non era ancora sorto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)