Sez. L, Sentenza n. 7922 del 22/07/1999 (Rv. 528880 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Indennizzo per i danni conseguenti - Credito di lavoro con funzione risarcitoria - Configurabilità - Decorrenza ed azionabilità - Individuazione del relativo momento - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. n. 80 del 1992, a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha struttura di un credito di lavoro e funzione risarcitoria, a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie nella generale previsione dell'art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che, posta l'inerenza della prestazione in argomento con il rapporto di lavoro, i crediti consequenziali decorrono e possono essere azionati dal momento del loro inadempimento e cioè dalla data della perdita retributiva che l'indennizzo mira a compensare, non rilevando che la perdita stessa avvenga in un momento anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 80 del 1992. Tale data è da collocare, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, all'atto della declaratoria del fallimento datoriale, atteso che una diversa e successiva decorrenza, in quanto inidonea a riparare adeguatamente il pregiudizio subito a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe (come previsto dall'ordinamento comunitario), farebbe assumere alla relativa norma un significato non conforme ai principi fissati da quest'ultimo ordinamento.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)