Sez. L, Sentenza n. 5249 del 09/04/2001 (Rv. 545763 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della direttiva comunitaria 80/987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Termine quinquennale di prescrizione - Fondamento - Responsabilità aquiliana degli Stati membri della comunità per l'omesso recepimento delle norme di direttive comunitarie nel diritto interno - Termine prescrizionale - Decorrenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennizzo ("rectius": risarcimento) dovuto al lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, a compensazione del danno da lui subito per effetto della ritardata attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria 80/987 in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, trova fondamento nella responsabilità aquiliana degli Stati membri della comunità europea in caso di omesso recepimento nel diritto interno delle norme contenute in una direttiva comunitaria.Ne consegue che il termine per la prescrizione del relativo diritto ha durata quinquennale, e non già decennale. Detto termine decorre dalla data in cui si è manifestata la insolvenza del datore di lavoro, ed è, quindi, venuta in essere la pretesa risarcitoria, non rilevando che tale data sia anteriore alla entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 80 del 1992, purché successiva alla scadenza del termine in cui lo Stato avrebbe dovuto adeguare il proprio ordinamento alle prescrizioni comunitarie.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 48, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)