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Sez. 1, Sentenza n. 15190 del 10/07/1978 Ud. (dep. 01/12/1978) Rv. 140485 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140485-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - FATTISPECIE.*

La circostanza attenuante speciale della partecipazione di minima importanza al reato puo essere concessa soltanto se l'opera prestata da taluno dei concorrenti nella preparazione o nell'esecuzione di un reato abbia avuto una importanza non solo minore rispetto a quella degli altri, ma addirittura minima. Il relativo giudizio non deve ridursi, pertanto, ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma, valutando la tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive ed ambientali, occorre accertare il grado di efficienza causale, sia materiale che psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento. Sulla base di tale valutazione la detta attenuante potra essere concessa soltanto se la condotta del partecipe abbia esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale, tale cioe da poter essere, in via prognostica, avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'impresa criminosa. (nella specie si trattava di un concorrente nel delitto di rapina che aveva svolto mansioni di autista in attesa dei complici ed al contempo di "palo" ed e stata esclusa la sussistenza dell'attenuante).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)