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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25393 del 25/10/2017 (Rv. 646968 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | - Controversie di valore inferiore a lire 2.582, 28 - Mandato ad un praticante avvocato - Ricorso sottoscritto da questi e non dal ricorrente - Nullità del ricorso o dell'attività posta in essere - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646968-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE

Nel processo tributario, la previsione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo applicabile "ratione temporis") - secondo cui, nelle controversie di valore inferiore ad euro 2.582, 28, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica - è applicabile a condizione che il ricorso sia firmato dal ricorrente personalmente, che così ne assume la paternità; pertanto, nel caso in cui detta firma manchi, e il ricorso sia invece sottoscritto soltanto dal praticante avvocato cui sia stata rilasciata procura, ma come tale non abilitato a difendere dinanzi alle commissioni tributarie, il ricorso è inammissibile, ex art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per difetto di idonea sottoscrizione, ed è insuscettibile di sanatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)