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Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 12/12/1995 Ud. (dep. 09/02/1996) Rv. 204319 - 01

Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) | Reato di abusiva riproduzione di prodotti fonografici - Art. 1 legge n. 406 del 1981 - Abrogazione ex art. 20 D.Lgs. n. 685 del 1994 - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204319-01

Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale)

Il reato di cui all'art. 1 legge 29 luglio 1981, n. 406 (misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati) non è stato abrogato per effetto dell'art. 20 D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale). Infatti, con lo stesso provvedimento, con l'art. 17, è stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul diritto di autore, che, al primo comma, lett. a) e c), riproduce la norma di cui alla legge n. 406 del 1981, oltre a quella sulla abusiva duplicazione di opere cinematografiche (legge 20 luglio 1985, n. 400); tale disposizione, dettata per ragioni sistematiche a seguito di direttive comunitarie, è meramente riproduttiva della disposizione abrogata e, non essendo innovativa, non dà luogo a fenomeni inquadrabili nell'art. 2 cod. pen., in tema di successioni di leggi penali, perché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzione di continuità. (Conf. Sez. 3, 29 novembre 1995, n. 2419).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 29/07/1981 num. 406 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)