diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10780 del 22/06/1999 Ud. (dep. 22/09/1999) Rv. 214450 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive - Art. 171 ter legge 633 del 1941 - "Abolitio criminis" con l'entrata in vigore del D.Lgs. 685 del 1994 - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214450-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

In materia di diritto d'autore l'espressione "ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione" contenuta nell'art. 171 ter lett. c) della legge 22 aprile 1940 n. 633, introdotto dal D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, non può che riferirsi alla legge n. 633 del 1940, nella quale l'art. 171 ter lett. c) è stato inserito, ed al suo regolamento di esecuzione, e non ad un regolamento del D.Lgs. 685 del 1994 da emanare. Conseguentemente il citato art. 171 ter lett. c) non è allo stato norma penale in bianco priva di precetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 20/07/1985 num. 400, Legge 29/07/1981 num. 406 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)