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Sez. 3, Sentenza n. 2316 del 22/01/1999 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 212655 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive - Art. 171 ter legge 633 del 1941 - "Abolitio criminis" con l'entrata in vigore del D.Lgs 16 novembre 1994 n. 685 - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212655-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di musicassette prive di marchio della SIAE non è stato depenalizzato dall'art. 20 del D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685. Tale decreto, con l'art. 1, ha introdotto nella legge 633 del 1941, contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma primo lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981 n. 40 e 20 luglio 1985 n. 400.Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra la volontà di inserire le nuove previsioni penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto d'autore, così che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter non è che quello approvato con il R.D. 18 maggio 1942 n. 1369.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 29/07/1981 num. 406 art. 1 CORTE COST., Legge 20/07/1985 num. 400

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)