Sez. 3, Sentenza n. 3446 del 21/06/1979 (Rv. 399865 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONE - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO - CONSEGUENTE LEGITTIMAZIONE AL NEGOZIO DI ACQUISTO - CONTRATTO DI ACQUISTO DA PARTE DEL COLTIVATORE DIRETTO E IMMEDIATA RIVENDITA A TERZI DEL MEDESIMO FONDO - NULLITA DELLA RIVENDITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONE - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO - CONSEGUENTE LEGITTIMAZIONE AL NEGOZIO DI ACQUISTO - CONTRATTO DI ACQUISTO DA PARTE DEL COLTIVATORE DIRETTO E IMMEDIATA RIVENDITA A TERZI DEL MEDESIMO FONDO - NULLITA DELLA RIVENDITA.*
La coltivazione diretta del fondo da parte del soggetto che esercita il diritto di prelazione previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 e rilevante, come legittimazione al successivo negozio di acquisto oltre che quale attivita svolta nel momento dell'Esercizio di tale diritto anche nella prospettiva futura, quale attivita che verra svolta da quel soggetto nel fondo rustico di cui ha acquistato la proprieta; e, pertanto, nullo il contratto di acquisto di un fondo concluso in attuazione del predetto diritto di prelazione, ove, immediatamente dopo tale contratto, il coltivatore diretto-acquirente rivenda a terzi il fondo stesso, in quanto tale atto, con l'evidenziare la Mancanza della destinazione del fondo acquistato alla coltivazione diretta da parte di colui che ha esercitato il diritto di prelazione, ne comprova la carenza della essenziale legittimazione all'acquisto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)