Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 22/10/1994 (Rv. 488230 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Cosiddetto conto provvisorio - Cointestatari - Disciplina applicabile - Danaro per l'acquisto di titoli - Versamento da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi - Parti di ciascuno - Presunzione di uguaglianza - Superamento della presunzione - Prova - Contenuto. .
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
Il principio secondo cui l'apertura di un conto corrente bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, rende gli intestatari "creditori o debitori in solido dei saldi del conto" (art. 1854 cod. civ.), mentre nei rapporti interni, se non risulta diversamente, "le parti di ciascuno si presumono uguali" (art. 1298, secondo comma, cod. civ.) si applica anche al cosiddetto conto provvisorio, caratterizzato dalla immissione nello stesso di danaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto di titoli, ancorché il danaro sia stato versato da uno solo dei contestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi, salvo che si dimostri che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1854
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)