diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 26991 del 02/12/2013 (Rv. 628645 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Conto corrente bancario cointestato a due (o più) persone - Rapporto fra cointestatari - Art. 1298 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Diritto del cointestatario di disporre del saldo in eccedenza alla propria quota - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628645-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 1854

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)