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Sez. 1, Sentenza n. 3241 del 09/07/1989 (Rv. 463317 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTO COINTESTATO A DUE CONIUGI - SALDO ATTIVO DISCENDENTE DAL VERSAMENTO DI SOMME DI PERTINENZA DI UNO SOLTANTO DI ESSI - DIRITTI DELL'ALTRO CONIUGE SUL SALDO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463317-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTO COINTESTATO A DUE CONIUGI - SALDO ATTIVO DISCENDENTE DAL VERSAMENTO DI SOMME DI PERTINENZA DI UNO SOLTANTO DI ESSI - DIRITTI DELL'ALTRO CONIUGE SUL SALDO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*

Nel conto corrente bancario cointestato a più persone, con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, i rapporti interni fra i correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti fra i medesimi e la banca, ma dall'art. 1298 secondo comma cod. civ., in base al quale il debito od il credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi (nella specie, trattandosi dell'indennità di buonuscita riscossa con il collocamento a riposo), si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. (V 650/79, mass n 396806).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1854

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)