Sez. 3, Sentenza n. 3531 del 13/02/2009 (Rv. 607254 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Tutela dell'acquirente - Atti esecutivi precedenti la vendita o l'aggiudicazione - Art. 2929 cod. civ. - Applicabilità - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
In materia di vendita e assegnazione di beni assoggettati ad esecuzione forzata, l'art. 2929 cod. civ. tutela l'acquirente nel caso in cui le questioni relative all'accertamento delle ragioni dell'esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all'aggiudicazione; per le fasi precedenti, invece, tale "regula iuris" si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o all'assegnazione e, cioè, all'ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, debbano essere dichiarati nulli, ma non trova spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti, ovvero quando i vizi denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione. Ne consegue che l'eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento possono essere fatte valere nei confronti dell'aggiudicatario, attenendo all' "an" della procedura esecutiva e non al "quomodo".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)