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Sez. 3, Sentenza n. 328 del 11/01/2001 (Rv. 543059 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Atti esecutivi precedenti la vendita o l'assegnazione - Art. 2929 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543059-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ. secondo la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o all'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario non trova applicazione quando la nullità riguarda proprio la vendita o l'assegnazione oppure quando i vizi denunziati si configurano come motivi di opposizione all'esecuzione. Essa si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha portato alla vendita o all'assegnazione ed opera quando vi sono atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione che devono essere dichiarati nulli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)