Sez. 2, Sentenza n. 708 del 24/02/1975 (Rv. 374044 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - PARAPETTO DI UN BALCONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - RIDUZIONE A DISTANZA LEGALE - DEMOLIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ADOZIONE DI ALTRI ACCORGIMENTI - AMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - PARAPETTO DI UN BALCONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - RIDUZIONE A DISTANZA LEGALE - DEMOLIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ADOZIONE DI ALTRI ACCORGIMENTI - AMMISSIBILITA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando il parapetto di un balcone sia posto, rispetto al fondo del vicino, a distanza inferiore a quella stabilita dalla legge per le vedute, la riduzione alla distanza prevista dalla legge non deve necessariamente avvenire mediante demolizione, potendo adottarsi accorgimenti idonei ad escludere la parte eccedente da ogni possibilita di accesso. L'accertare quale accorgimento sia in concreto idoneo a eliminare la veduta, senza ricorrere a opere radicali di demolizione, costituisce una valutazione di fatto che rientra nei poteri del giudice del merito e non e sindacabile in Sede di legittimita se sorretta da motivazione logica e corretta. (V 1532/73, mass n 364313).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)