Sez. L, Sentenza n. 3464 del 22/04/1997 (Rv. 503859 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Disciplina ex art. 1 legge n. 128 del 1992 - Individuazione di un foro esclusivo - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
L'art. 1 legge n. 128 del 1992 che, modificando l'art. 413 cod. proc. civ., stabilisce, per le controversie di cui all'art. 409 n. 3 dello stesso codice, la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente (o degli altri lavoratori parasubordinati indicati), fissa un foro esclusivo (non alternativo o concorrente con quelli indicati al secondo comma del medesimo articolo), la cui previsione è ispirata a esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato, restando escluso che, giusta l'ordinanza n. 241 del 1993 della Corte Costituzionale, la suddetta norma sia per ciò sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)