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Sez. L, Sentenza n. 5024 del 23/11/1989 (Rv. 464304 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E PER QUELLO SVOLTO NELLE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - BASE DI CALCOLO - DISCIPLINA APPLICABILE - CLAUSOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COMPORTANTI UN TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO A QUELLO LEGALE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464304-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E PER QUELLO SVOLTO NELLE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - BASE DI CALCOLO - DISCIPLINA APPLICABILE - CLAUSOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COMPORTANTI UN TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO A QUELLO LEGALE - NULLITÀ.*

Atteso il concetto di onnicomprensività della retribuzione assunto sia dall'art. 2108 cod. civ., in relazione all'art. 5 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario, sia dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90) ai fini del computo del trattamento economico per le festività infrasettimanali, la retribuzione da assumere a base del calcolo di entrambi tali compensi deve includere le quote delle mensilità aggiuntive ed ogni altro elemento retributivo (normale ed ordinario) continuativo, obbligatorio e predeterminato o predeterminabile, eccettuati i compensi straordinari per loro natura o per patto espresso, anche se di fatto continuativamente corrisposti. Le clausole della contrattazione collettiva applicabile, che adottino una più ristretta base di calcolo, sono nulle - per contrarietà alle norme imperative degli articoli citati - e sostituite di diritto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., salva l'ipotesi che il diverso sistema di computo adottato dalla contrattazione collettiva assicuri al lavoratore un trattamento economico pari o superiore a quello derivantegli dall'applicazione dei criteri legali. (V 586/87, mass n 450313; (V 1761/86, mass n 445076; (V 3617/85, mass n 441215; (V 2520/85, mass n 440346; (V 1480/85, mass n 439494; (V 1081/84, mass n 433237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)