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Sez. 1, Sentenza n. 8370 del 09/07/1992 (Rv. 478114 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Passività deducibili - Debiti risultanti da titoli di credito | Apertura di credito - Concessione da parte di un istituto di diritto pubblico - Assegni bancari - Emissione - Passività relativa - Deducibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478114-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Passività deducibili - Debiti risultanti da titoli di credito

In tema d'imposta di successione, nel vigore del dPR 26 ottobre 1972 n. 637, ed al fine della detraibilità dall'imponibile di passività discendente dalla emissione di assegni bancari in base ad apertura di credito concessa da un istituto di diritto pubblico, la registrazione del relativo contratto nei libri obbligatori tenuti da tale istituto, sotto, data precedente la morte del cliente, vale a conferire certezza dell'anteriorità del contratto stesso rispetto all'apertura della successione (in applicazione dei criteri generali di cui all'art. 2704 cod. civ.), e, quindi, autorizza la deduzione di quella passività, ai sensi del primo comma dell'art. 13 del citato decreto, ancorché si tratti di assegni emessi in epoca più remota rispetto all'anno anteriore al decesso (circostanza che rende inapplicabili le disposizioni, più favorevoli per il contribuente, del terzo comma del medesimo art. 13).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)