Sez. 5, Sentenza n. 19069 del 12/12/2003 (Rv. 568867 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DEBITI RISULTANTI DA ATTI SCRITTI | Debiti derivanti da scoperto di conto corrente bancario - Sorti in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione - Regime probatorio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DEBITI RISULTANTI DA ATTI SCRITTI
In tema di imposta di successione, ai fini della deducibilità dei debiti sorti in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione e derivanti da scoperto di conto corrente bancario, può trovare applicazione il regime probatorio agevolato previsto per la deducibilità dei debiti bancari dall'art. 23, comma secondo, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Pertanto è sufficiente la produzione, da parte degli eredi del contribuente, della documentazione bancaria ivi indicata senza che sia necessaria ulteriore documentazione risalente ad epoca anche molto remota. Infatti, la documentazione relativa ai movimenti di conto corrente dell'ultimo anno contiene necessariamente anche la indicazione del saldo (passivo) iniziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)