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Sez. 5, Sentenza n. 5770 del 08/05/2000 (Rv. 536231 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Debiti derivanti da aperture di credito concesse da istituti bancari - Anteriorità del contratto di apertura di credito rispetto all'apertura della successione - Necessità - Prova relativa - Registrazione del contratto nei libri obbligatori dell'istituto in data anteriore - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536231-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE

In tema di imposta di successione, ai fini della detraibilità di passività discendenti da aperture di credito concesse da istituti bancari al "de cuius", la registrazione del relativo contratto nei libri obbligatori tenuti dall'istituto sotto data antecedente alla morte del cliente, unitamente alla produzione di certificazione bancaria attestante i rapporti di debito - credito del defunto col suddetto istituto, vale a conferire certezza all'anteriorità del contratto rispetto all'apertura della successione ed autorizza quindi la deduzione delle relative passività ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 637 del 1972.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)