Sez. 1, Sentenza n. 5059 del 25/05/1999 (Rv. 526630 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DEBITI RISULTANTI DA ATTI SCRITTI | Debiti derivanti da scoperto di conto corrente bancario - Sorti in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione - Regime probatorio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DEBITI RISULTANTI DA ATTI SCRITTI
In tema di imposta di successione, ai fini della deducibilità del debiti sorti in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione e derivanti da scoperto di conto corrente bancario, non può trovare applicazione il regime probatorio agevolato previsto per la deducibilità dei debiti bancari dal terzo e dal quarto comma dell'art. 13 del d.P.R. n. 637 del 1972, e che pertanto non è sufficiente la produzione di documentazione bancaria (costituita, nella specie, da estratti conto autenticati e da estratti notarili della contabilità della banca), ma è necessaria la prova, risultante da scrittura con data certa, del rapporto di apertura di credito regolata in conto corrente (ad esempio: la registrazione del contratto di apertura di credito nei libri obbligatori della banca in data anteriore alla morte del cliente) ovvero, in mancanza di tale scrittura, una pronuncia giudiziale che abbia accertato il rapporto stesso nelle sue componenti oggettive e temporali, secondo quanto richiesto dal primo comma dell'art. 13 summenzionato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)