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Sez. L, Sentenza n. 18697 del 06/12/2003 (Rv. 568716 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prepensionamento - Insorgenza del diritto - Decorrenza degli effetti economici - Distinzione dei relativi momenti.
Stato
decisa il 2003-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568716-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Anche con riguardo al prepensionamento, come, in genere, in materia di pensioni nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, occorre distinguere tra il momento in cui sorge il diritto a seguito del perfezionamento di tutti i relativi requisiti, e quello della decorrenza del trattamento previdenziale, posticipato al primo giorno del mese successivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)