Sez. L, Sentenza n. 18697 del 06/12/2003 (Rv. 568716 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prepensionamento - Insorgenza del diritto - Decorrenza degli effetti economici - Distinzione dei relativi momenti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Anche con riguardo al prepensionamento, come, in genere, in materia di pensioni nell'assicurazione obbligatoria invalidità , vecchiaia e superstiti, occorre distinguere tra il momento in cui sorge il diritto a seguito del perfezionamento di tutti i relativi requisiti, e quello della decorrenza del trattamento previdenziale, posticipato al primo giorno del mese successivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)