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Sez. L, Sentenza n. 93 del 07/01/2000 (Rv. 532732 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Perfezionamento del diritto e decorrenza degli effetti economici - Distinzione dei relativi momenti - Conseguenze - Limiti di reddito previsti per l'integrazione al minimo per i soggetti pensionati dopo il 31 dicembre 1993 - Applicabilità in caso di maturazione dei requisiti e presentazione della domanda nel dicembre 1993 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532732-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In materia di pensioni occorre distinguere, nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, tra il momento di perfezionamento del diritto e quello della decorrenza degli effetti economici, i quali sono posticipati al primo giorno del mese successivo. Conseguentemente l'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, che per i "lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 (e fino al 31 dicembre 1994), elevò il limite dei redditi cumulati del pensionato e del coniuge ostativi del diritto all'integrazione al minimo della pensione a cinque volte il trattamento minimo, va interpretato nel senso che restano esclusi dall'applicazione della norma anche coloro che siano entrati nel godimento del primo rateo di pensione dal 1 gennaio 1994, purché avessero perfezionato il diritto a pensione e presentato la relativa domanda entro il 31 dicembre 1993.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)