Sez. L, Sentenza n. 5433 del 15/05/1991 (Rv. 472163 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - Computo | Momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento - Distinzione - Compimento del sessantesimo anno di età nel settembre 1983 - Integrazione al minimo - Rilevanza - "Congelamento" ex art. 6 del D.L. n. 463 del 1983 - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - Computo
La distinzione fra momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento previdenziale comporta che, al fine della determinazione delle componenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, occorre riferirsi al primo dei detti momenti, con la conseguenza che, in tema di pensione di vecchiaia, perfezionandosi il relativo diritto al compimento (per gli uomini) del sessantesimo anno di età, mentre il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o a quello di perfezionamento del diritto rileva solo ai fini della decorrenza del trattamento, la pensione stessa, ove l'interessato abbia compiuto detta età entro il settembre del 1983, deve essere determinata con l'integrazione al minimo, nonostante il "congelamento" disposto, a decorrere dall'1 ottobre 1983, dall'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)