Sez. L, Sentenza n. 17083 del 27/08/2004 (Rv. 576280 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Perfezionamento del diritto e decorrenza degli effetti economici - Distinzione dei relativi momenti - Necessità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali occorre distinguere tra il momento in cui sorge il diritto alla prestazione, a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti (ed eventualmente della presentazione della domanda), e quello della decorrenza del trattamento economico, posticipato al primo giorno del mese successivo, momento che non assume alcun rilievo ai fini della determinazione dell'epoca di insorgenza del diritto.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)