Sez. 2, Sentenza n. 6397 del 06/12/1984 (Rv. 437970 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - CONTENUTI NEL REGOLAMENTO - INOSSERVANZA DA PARTE DI UNO DEGLI INQUILINI - RICHIESTA DI CESSAZIONE DELLA VIOLAZIONE E DELL'OSSERVANZA DELLE ISTITUITE LIMITAZIONI - PROPOSIZIONE NEI DIRETTI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - CONTENUTI NEL REGOLAMENTO - INOSSERVANZA DA PARTE DI UNO DEGLI INQUILINI - RICHIESTA DI CESSAZIONE DELLA VIOLAZIONE E DELL'OSSERVANZA DELLE ISTITUITE LIMITAZIONI - PROPOSIZIONE NEI DIRETTI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel caso di violazione di Disposizioni legittimamente contenute nel regolamento condominiale che stabiliscano il divieto di destinare i singoli locali dell'edificio a determinati Usi, il condominio può chiedere nei diretti confronti del conduttore di un appartamento del fabbricato condominiale la cessazione della destinazione abusiva e l'osservanza in Forma specifica delle istituite limitazioni, in quanto il conduttore non può trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del condominio suo locatore e ciò alla unica condizione che sia comprovata l'operatività della clausola limitativa, o, in altri termini, la sua opponibilità al condominio locatore. (V 4444/82, mass n 422438).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)