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Sez. 3, Sentenza n. 5189 del 21/09/1988 (Rv. 459916 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CONTROVERSIA INSTAURATA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE SITO IN EDIFICIO CONDOMINIALE, IN ORDINE ALLA PRETESA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - OPERATIVITÀ DI DETTO REGOLAMENTO - ONERE PROBATORIO - A CARICO DELL'ATTORE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459916-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CONTROVERSIA INSTAURATA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE SITO IN EDIFICIO CONDOMINIALE, IN ORDINE ALLA PRETESA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - OPERATIVITÀ DI DETTO REGOLAMENTO - ONERE PROBATORIO - A CARICO DELL'ATTORE - FATTISPECIE.*

Colui il quale, agendo nei confronti del conduttore di un immobile sito in edificio condominiale, ponga a fondamento della domanda la pretesa violazione di una norma del regolamento del condominio, ha l'Onere di fornire la prova dell'operatività della norma stessa nei confronti del condomino-locatore, atteso che il conduttore non può trovarsi, nei confronti del condominio, in posizione diversa da quella del suo locatore. (nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la pronuncia che, in presenza della norma del regolamento condominiale di divieto di "collocare insegne esterne al di fuori dei limiti di proprietà di ciascun condomino", aveva apoditticamente escluso che il conduttore fosse tenuto ad osservarla). (V 6397/84, mass n 437970; (V 4444/82, mass n 422438).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)